Assegno per il nucleo familiare agli stranieri soggiornanti di lungo periodo e regolari

Con la sentenza n. 67 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità, per carenza di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 2, comma 6-bis, del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, nella parte in cui, con riferimento alla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, prevede che non fanno parte del nucleo familiare il coniuge, i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salva la condizione di reciprocità o la convenzione internazionale, poiché ricorrono le condizioni per fare luogo alla disapplicazione di tale norma, nella prospettiva del primato del diritto dell’Unione.
Source: Quotidiano Giuridico