Per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Ne consegue che, nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che ne faccia richiesta, si deve tener conto, utilizzando i criteri elencati all’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, della necessità di compensarlo per il contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale dell’altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, tuttavia risulta oramai irrilevante ai fini della determinazione dell’assegno, e l’entità del reddito dell’altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze. Nella specie, una docente che abbia conseguito la cattedra non ha sacrificato le proprie aspettative professionali. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez, I, ordinanza 8 marzo 2022, n. 7596.
Source: Quotidiano Giuridico