Il genitore non collocatario non può esperire la coercizione ex art. 614 bis c.p.c.

In tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall’art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un “potere-funzione” che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata. É quanto si legge nella sentenza della Cassazione civile, sez. I, ordinanza 4 marzo 2022, n. 7262.
Source: Quotidiano Giuridico