Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza avverso il provvedimento del GIP che aveva applicato nei confronti di un indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la P.A., aggravata dal fine di agevolare l’associazione mafiosa unitaria denominata ndrangheta, corruzione, estorsione e sfruttamento del lavoro, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 11 marzo 2022, n. 8349 – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erano inutilizzabili gli esiti delle intercettazioni mediante captatore informatico, in quanto avevano portato alla contestazione di reati per i quali l’uso del trojan era consentito solo a partire dal 2020, a seguito dell’entrata in vigore della c.d. Legge Orlando – ha invece ribadito che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni mediante installazione di un captatore informatico (trojan), la riforma introdotta dal D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, si applica ai procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina precedentemente in vigore.
Source: Quotidiano Giuridico