La contestazione dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 (conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203), non presuppone necessariamente un’associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa. La Suprema Corte ha così ribadito che avvalersi del metodo mafioso ovvero delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. significa utilizzare la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. La sentenza precisa altresì che sussiste continuità normativa tra la circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, abrogata dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, e la disposizione contenuta nell’art. 416-bis.1 c.p., comma 1 (Cassazione penale, Sez. I, sentenza 21 febbraio 2022, n. 6035).
Source: Quotidiano Giuridico