Di seguito l’articolo del Prof. Sesta, pubblicato su Famiglia e Diritto n. 1/2022, Ipsoa, Milano.
Con riferimento alle questioni recate dall’assegno di divorzio, la giurisprudenza si è posta da qualche tempo alla ricerca di un nuovo punto di bilanciamento tra solidarietà e autoresponsabilità alla luce dei principi costituzionali. Un percorso che coinvolge anche le regole che governano i rapporti patrimoniali della famiglia nelle sue varie fasi, che oscillano tra il principio della solidarietà tra i suoi membri e quello dell’autoresponsabilità di ciascuno di essi in dipendenza delle scelte effettuate durante la vita matrimoniale. È evidente come sia difficile mettere in equilibrio questi due valori apparentemente in conflitto tra loro: il dubbio è che, al di là dei principi nuovi richiamati dalla sentenza n. 18287/2018, si stia ritornando, con qualche correttivo non irrilevante, al (forse troppo vituperato) mantenimento del tenore di vita. In questo senso depongono, a ben vedere, le considerazioni che si leggono nella recentissima sentenza n. 32198/2021 che, mostrando piena consapevolezza della limitata attitudine dell’assegno divorzile ad attuare finalità perequativo-compensative, induce a ritenere che la funzione dell’assegno sia, in ultima analisi, quella di consentire al coniuge che lo abbia meritato per il ruolo trainante endofamiliare svolto, di vivere meglio di quanto i suoi mezzi gli consentirebbero.
L’assegno di divorzio: in viaggio di ritorno al tenore di vita?
Source: Quotidiano Giuridico
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