Associazione mafiosa: confisca allargata dei beni del concorrente “esterno”

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, decidendo in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, aveva, per quanto qui di interesse, confermando il provvedimento di confisca “allargata” dell’intero patrimonio riconducibile all’imputato (beni mobili e immobili, quote societarie e conti correnti bancari) ex art. 240-bis c.p., disposta in relazione al reato “spia” di cui all’art. 110 e 416-bis c.p. (c.d. “concorso esterno” in associazione mafiosa), la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza 9 marzo 2022, n. 8217 – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il giudice di rinvio non aveva individuato il preciso momento storico in cui i cespiti confiscati sono entrati nel patrimonio dell’imputato, né aveva applicato la corretta metodologia d’indagine storico-patrimoniale – ha affermato il principio secondo cui ai fini di poter disporre la confisca allargata nei confronti del concorrente esterno del reato di associazione mafiosa, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla stima dei valori economici in gioco, che devono essere individuati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche considerando non il momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma il momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, avendo riguardo alla eventuale esistenza di una “giustificazione” credibile consistente nella prova della positiva liceità della loro provenienza, e ciò tenendo conto anche degli eventuali proventi derivanti da evasione fiscale.
Source: Quotidiano Giuridico