Rifiuti pericolosi: è reato la mancata applicazione della cartellonistica CER

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 29-quattuordecies, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 (TUA), in relazione all’art. 29-decies del medesimo d.lgs., per avere, in qualità di rappresentante legale di una S.R.L., esercente l’attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, violato le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 4 marzo 2022, n. 7874 – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il fatto non costituiva illecito penale ma amministrativo – ha affermato il principio che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 29-quattuordecies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, la condotta di chi, essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, assume rilevanza penale quando: a. attiene alla violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all’art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa; b. sia relativa alla gestione di rifiuti; c. sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa. In particolare, per quanto concerne le violazioni sub b), vi rientrano, a titolo esemplificativo, sia la mancanza dell’apposita cartellonistica con indicazione dei codici CER sia l’errato stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi in violazione delle corrispondenti prescrizioni contenute nell’AIA.
Source: Quotidiano Giuridico