Nelle controversie nelle quali si discuta del diritto del genitore affidatario di trasferire la residenza propria e del figlio all’estero, occorre operare un bilanciamento tra il suddetto diritto con il diritto del minore a conservare la bi-genitorialità, impegnando ciascun genitore a garantire la presenza dell’altro nella vita del figlio, salde relazioni affettive e una stabile consuetudine di vita. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. I, sentenza 11 novembre 2021, n. 33608.
Source: Quotidiano Giuridico