Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un chirurgo oncologo per il reato di lesioni personali colpose, aggravandone per imperizia il quadro patologico e costringendola a sottoporsi ad altro intervento chirurgico, con conseguente incapacità di attendere alle proprie occupazioni durante il ricovero e le successive terapie per un periodo superiore a 40 giorni, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 15 marzo 2022, n. 8613 – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui nella specie, poteva parlarsi di normali postumi dell’intervento, più che di malattia, non essendo stati ingenerati veri e propri stati patologici ulteriori e autonomi rispetto a quelli determinati dalla malattia oncologica – ha affermato il principio secondo cui ogni condotta colposa che intervenga sul tempo necessario alla guarigione, pur se non produca ex se un aggravamento della lesione e della perturbazione funzionale, assume rilievo penale ove generi una dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione o della stabilizzazione dello stato di salute.
Source: Quotidiano Giuridico