Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione ex art. 175 c.p.p., comma 2, e art. 462 c.p.p., avverso il decreto penale di condanna, notificato tramite il servizio postale, non personalmente all’imputato, ma con consegna dell’avviso di giacenza nel luogo di residenza, nel Comune di residenza, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 8 novembre 2021 n. 40066 – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui l’ordinanza non conteneva alcuna motivazione nè sull’effettiva conoscenza tempestiva del decreto penale di condanna nè su eventuali accertamenti disposti in tal senso, essendosi limitata a ritenere invertito l’onere della prova e a rigettare l’istanza di restituzione in termini per non avere l’imputato documentato e dimostrato le circostanze di fatto dedotte a fondamento – ha ribadito il principio secondo cui grava sull’istante un mero onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza. Ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione.
Source: Quotidiano Giuridico