Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, a seguito di comunicazione dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (U.D.E.P.E.) aveva revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, precedentemente concessa ex D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 9-bis, dal Tribunale con sentenza divenuta definitiva in ordine al reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, ripristinando la pena sostituita, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 3 novembre 2021, n. 39330 – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente il giudice dell’esecuzione aveva omesso di considerare che il PM non aveva emesso l’ordine di esecuzione della sentenza e che, quindi, l’organo di polizia non aveva potuto notificare tale atto al condannato, come invece previsto dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 43, avente a oggetto la disciplina dell’esecuzione della pena del lavoro di pubblica utilità ex art. 54 D.Lgs. cit., richiamato dall’art. 186 C.d.S., comma 9 bis – ha affermato il principio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della sanzione detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, il condannato non è tenuto ad avviare di propria iniziativa il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata, poiché tale adempimento spetta al pubblico ministero, il quale non solo deve indicare l’ente presso il quale svolgere la pena sostitutiva, ma anche comunicare il termine entro il quale l’interessato deve presentarsi presso il suddetto ente al fine di svolgere i lavori di pubblica utilità.
Source: Quotidiano Giuridico