La Corte ribadisce la non manifesta irragionevolezza dell’art. 438, comma 1-bis, c.p.p., che nega la possibilità di accedere al rito abbreviato, anche quando i fatti, puniti con l’ergastolo, siano di agevole accertamento, in quanto tra gli scopi perseguiti dalla norma vi è quello che, rispetto ai reati più gravi previsti dall’ordinamento, sia celebrato un processo pubblico innanzi alla corte di assise e non a un giudice monocratico (Corte costituzionale, sentenza 29 ottobre 2021, n. 208).
Source: Quotidiano Giuridico