di Serena Lisi
Nel mese di maggio 2019, a seguito delle politiche restrittive annunciate dal Presidente americano Trump in materia di import-export di greggio, l’Iran ha comunicato l’intenzione di recedere da alcuni degli accordi in materia di produzione di energia ed armamenti nucleari siglati nel 2015, al tempo della Presidenza di Obama, con Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Francia, Germania e Cina. Da allora, è iniziato un vero e proprio braccio di ferro tra Washington e Teheran, culminato con reciproche accuse a proposito dell’attacco di metà maggio a quattro petroliere saudite, seguito da ulteriori incursioni su pipelines e “di nuovo“ navi per il trasporto di greggio e affini.
Gli attacchi sono stati condotti sia con mezzi tradizionali che con mezzi cyber, in particolare con droni. Molte testate italiane ed europee hanno inizialmente riportato la notizia di tali attacchi come possibile ricerca di un casus belli da parte degli Stati Uniti, che continuano a richiedere più decisive prese di posizione da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, nonché ad annunciare l’intenzione di intervenire con la forza armata nel caso in cui l’Iran non ottemperi agli impegni sul disarmo nucleare già sanciti dagli accordi del 2015, che il Presidente Trump ritiene essere stati violati dall’Iran già dal 2018, periodo in cui egli propose la politica punitiva di austerity su import-export di greggio. Infatti, a metà giugno 2019, Trump aveva annunciato una incursione aerea, che oggi risulta sospesa con una postilla dello stesso Presidente, il quale ha dichiarato che essa non è revocata ma, appunto, sospesa.
Questo susseguirsi di eventi riconduce, in un certo qual modo, a retaggi culturali della Prima Guerra del Golfo, nota per l’intervento in Iraq e la fulminea operazione Desert Storm, compiutasi in 100 ore, ma i cui effetti sono durati trent’anni. Anche in quel caso, il riferimento alla cosiddetta dottrina Carter era chiaro: ogni attacco agli interessi economici degli Stati Uniti (anche allora riguardanti l’import-export di petrolio), sarebbe stato considerato alla stregua di un attacco armato e come tale sarebbe stato trattato con il ricorso ad ogni mezzo, compresa la forza armata.
Ulteriori retaggi culturali riconducono, invece, alla Seconda Guerra del Golfo, iniziata a seguito di una ispezione dell’ONU volta ad accertare la presenza di armi di distruzione di massa in Iraq; gli esiti di tale ispezione non sono, ancora oggi, del tutto chiari ed hanno sempre lasciato molti interrogativi su ragioni e modalità dell’intervento del 2003, forse inevitabile, ma che sicuramente si sarebbe potuto gestire con maggior lungimiranza.
Se i casi citati sono complessi, la situazione attuale lo è ancora di più. Pochi giorni dopo l’annunciata sospensione dell’incursione aerea, infatti, le più illustri testate statunitensi, tra le quali il New York Times e il Washington Post hanno riportato la notizia di attacchi cyber ordinati dal Presidente Trump in persona e compiuti dallo US Cyber Command a scopo di rappresaglia ai danni delle centrali di comando di missili e droni iraniani, nocche di un gruppo di intelligence iraniano ritenuto responsabile della localizzazione delle petroliere e pipeline poi colpite dalle incursioni dell’ultimo mese.
La prima riflessione, in questo caso, riguarda il termine “guerra” spesso usato con leggerezza dalla stampa nazionale ed estera. Se nella dimensione sociologica e psicologica, spesso, i termini “guerra” e “conflitto” sono sinonimi, non è così nel diritto internazionale e nelle relazioni internazionali: il termine “guerra” può essere usato se almeno uno degli attori in campo è uno Stato e, soprattutto, se è presente una dichiarazione, ben riconoscibile e riconducibile ad una precisa ed ufficiale attribuzione. Non è un caso che, già nel 2007, ai tempi del famigerato attacco con DDoS (Distributed Denial of Services) in Estonia non si sia infine applicato l’articolo 5 del Patto Atlantico (mutua difesa in caso di attacco armato) per la difficoltà di attribuzione dell’attacco stesso. Anche nel caso Iran-USA, pur con le dovute differenze, le difficoltà di attribuzione rimangono: siamo, infatti, di fronte all’ennesimo casus belli in cui due contendenti attribuiscono illeciti alla parte avversa senza assumersi l’onere della prova e senza aver dimostrato concretamente i loro pur ragionevoli dubbi. Quanto alla dichiarazione di guerra, inoltre, a poco valgono notizie – più ufficiose che ufficiali – senza una data certa pur se riportate da eminenti testate giornalistiche. Come già dal 1991 afferma Martin Levi Van Creveld, siamo di fronte ad una “rivoluzione degli affari militari”, in cui la tricotomia clausewitziana della guerra (governo, esercito, popolo) e più in generale dei conflitti armati è superata, per far spazio a nuovi tipi di contrapposizione, a loro volta sempre più lontani dalla classificazione dei Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra (1977), che trattano di conflitti armati internazionali e non internazionali.