La formazione degli Addetti ai servizi di controllo: aspetti procedurali e normativi

Con l’art. 3 commi da 7 a 13 della legge 15 luglio 2009 n.94 viene autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi. I requisiti per l’iscrizione negli appositi elenchi prefettizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego sono di competenza del Ministero dell’Interno che con apposito Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2009 e ss.mm.ii.

Source: difesaonline.it