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Frodi comunitarie e danni finanziari secondo la Corte dei Conti italiana

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di Paolo Luigi Rebecchi (consigliere della Corte dei Conti)
Nel suo intervento nella cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2011 dello scorso 22 febbraio il Procuratore Generale della Corte dei Conti (1), ha riservato particolare attenzione, tra i vari settori della pubblica amministrazione che hanno registrato criticità e fenomeni di cattiva gestione, anche al settore delle frodi ed irregolarità nelle erogazioni di contributi e finanziamenti pubblici, gran parte dei quali cofinanziati dai fondi dell’Unione europea. Si tratta infatti di un settore dell’azione amministrativa caratterizzato da una persistente ampia realizzazione di illeciti caratterizzati dalla peculiarità di avere una rilevanza non solo nazionale. La Commissione europea, nella  relazione annuale 2009 della Commissione  al Consiglio e al Paramento europeo -Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Lotta contro la frode – SEC(2010)897-SEC(2010) ha riportato che, complessivamente su tutto il territorio dell’Unione,  per quanto attiene alle “spese agricole”  nel  2009, vi sono stati 1621 nuovi casi segnalati, per un ammontare complessivo di circa 125 milioni di euro , mentre per quanto attiene alla “politica di coesione” nel 2009 sono state comunicate 4931 irregolarità, per un ammontare  di 1,22 miliardi di euro.
La stessa Corte dei conti italiana, nell’esercizio dell’attività di controllo sulle gestioni pubbliche ha evidenziato, anche nel 2010  le criticità presenti nel settore osservando in particolare  che  sotto il profilo dell’attività di recupero nonostante la esistenza di numerosi strumenti normativi sia in sede civile che amministrativa, si registrano notevoli ritardi in quanto  gli importi  indebitamente erogati e da recuperare, per la sola Italia,  nei vari settori di intervento comunitario erano , al 31 dicembre 2009, pari  a oltre un miliardo di euro (1.065.875.960 euro, di cui il 27% relativo alle erogazioni in agricoltura per euro 288.273,694- cfr. Sezione affari comunitari e internazionali - relazione speciale del 19 luglio 2010 su “Irregolarità e frodi nel settore agricolo”).
Le frodi nel settore dei finanziamenti comunitari (2) costituiscono  una tipologia di comportamenti illeciti produttivi di molteplici effetti anche sull’economia.
Si tratta di effetti economici, di sicurezza pubblica, e di tipo sociale, cui si aggiungono quelli di responsabilità dello Stato, connessi alla adeguatezza degli strumenti di gestione e controllo, di attività di contrasto e azioni di recupero.
In particolare possono conseguire conseguenze negative per l’Italia in relazione alla disciplina comunitaria di ripartizione delle responsabilità in caso di mancato o ritardato recupero in conseguenza dei principi affermati nel Trattato sull’Unione europea in tema di tutela delle risorse finanziarie, sulla base del Trattato di Lisbona (firmato il 13 dicembre 2007) ed entrato in vigore nel dicembre 2009. Nella versione consolidata dei due trattati (Trattato sull’Unione europea e Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, entrambi in G.U. dell’Unione europea n. C. 115/186 –IT del 9 maggio 2008)  viene confermato l’impegno, per l’Unione e per gli  Stati membri, di una intensa e costante tutela delle risorse comunitarie, secondo quanto già previsto dall’art. 280 del previgente Trattato CE e ora dall’ 325 (Capo 6- Lotta contro la frode)  del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Accanto ad obblighi positivi (che sostanziano i principi di cooperazione e assimilazione ), vi sono specifici profili di responsabilità comunitaria per la mancata attuazione delle misure di tutela. Infatti lo Stato membro deve dimostrare la non imputabilità della frode a proprie carenze di gestione e controllo, pena il mancato discarico della somma corrispondente all’importo frodato, secondo quanto stabilito dai regolamenti 1290/2005 (CE) artt. 32 e 33 e n. 1083/2006 ( CE ), art. 70, che prevedono l’imputazione, quantomeno parziale, allo Stato membro delle risorse non recuperate nei tempi e modi previsti , in presenza di profili di inadeguatezza nell’azione di prevenzione, contrasto e recupero. La tempistica imposta dalla disciplina comunitaria risulta particolarmente stringente in considerazione della complessa articolazione degli strumenti di tutela amministrativa e giudiziaria e dalla pressoché costante sospensione dei procedimenti amministrativi in presenza di fattispecie penali (3). In tal modo il perdurare del procedimento penale impedisce la definizione in sede amministrativa nel termine di quattro anni, mentre il periodo di otto anni non risulta spesso sufficiente alla definitiva esecuzione del giudicato civile e penale, dovendosi considerare i tempi dei giudizi di cognizione e la successiva fase esecutiva, essendo il termine di otto anni riferito al recupero effettivo di cassa.
Una diretta e concreta incidenza si è evidenziata proprio nel 2010, nella comunicazione della Commissione Europea-Agricoltura e sviluppo rurale-“Una gestione saggia del bilancio agricolo” ( in http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm  ) secondo la quale l’Italia , nel solo settore agricolo, nel periodo 1999-2007, ha subito “correzioni finanziarie” (ovvero riduzioni di finanziamenti) dovute a carenze nel sistema di gestione e controllo e nell’attività di recupero per 903,07 milioni di euro.
L’azione delle pubbliche amministrazioni, come evidenziato nelle relazioni della Corte dei conti prima richiamate, e come risulta dai rilevanti importi di risorse ancora da recuperare,  è risultata spesso difficile in relazione ad eventi fallimentari o di sostanziale incapienza dei soggetti beneficiari,  il cui patrimonio o capitale sociale è normalmente di limitata entità (trattandosi di norma di persone fisiche,  società di persone o al più di srl ), ed in presenza di una finora inefficiente escussione degli strumenti di garanzia pur previsti (4). In tal modo pur in presenza di provvedimento di revoca del finanziamento , l’azione di recupero in via amministrativa  e lo stesso privilegio in funzione delle ragioni del credito riconosciuto dall’ art. 9 del d.lgs 123/1998 ( secondo cui i crediti nascenti dalla restituzione dei finanziamenti concessi “sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”) risultano frequentemente privi di efficacia (5).  
Il funzionamento complessivo del sistema di recupero registra situazioni di criticità connesse, da un lato alla durata dei procedimenti penali e al conseguente rischio di prescrizione dei reati, per i quali non sono previsti elevati limiti di pena edittale, e dall’altro alla sostanziale stasi di numerosi procedimenti amministrativi  di recupero nell’attesa della definizione dei giudizi penali, comportando complessivamente la situazione di ritardo nel recupero delle risorse prima evidenziata.
A tale profilo di incidenza negativa del funzionamento del sistema amministrativo- giudiziario complessivamente inteso nello specifico settore, il fenomeno delle frodi e irregolarità nelle erogazioni di risorse comunitarie ne aggiunge quindi uno peculiare, costituito dagli effetti che non possono non definirsi “sanzionatori” , cui l’ordinamento comunitario ricollega la ritardata definizione dei procedimenti giudiziari e amministrativi di recupero.
In tale contesto,  si è venuta progressivamente a consolidare l’azione giurisdizionale della Corte dei conti (6) che, nel particolare  settore dell’erogazione dei finanziamenti pubblici di derivazione comunitari e nazionale. 
Anche nel corso del 2010, la Corte di Cassazione a sezioni unite civili, ha confermato l’indirizzo inaugurato con l’ordinanza 1 marzo 2006 n. 4511, emettendo  sentenze contenenti importanti puntualizzazioni in ordine alla giurisdizione di responsabilità amministrativa intestata alla Corte dei conti, con le quali è stata in sostanza confermata la giurisdizione contabile anche sui beneficiari finali dei fondi pubblici indebitamente percepiti, con precisazioni relative alla posizione degli amministratori, di fatto o di diritto delle società o enti destinatari dei fondi, ovvero con riguardo al ruolo di soggetti intermediari a vario titolo coinvolti nei procedimenti, con affermazione, per tutti della giurisdizione contabile (Cass. Sez. un civ.  n 5019 del 3 marzo 2010; ord.n. 9966 del  27 aprile 2010,  n. 9963 e 9967 del 27 aprile 2010) e con riferimento a qualsiasi tipologia di fondo, sia nazionale che di derivazione comunitaria. Con ciò la Corte ha dato diretta attuazione al principio contenuto nell'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea secondo cui “... Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari....”.
La sentenza contabile costituisce titolo giuridico in relazione  al quale posizioni soggettivamente critiche nel rapporto con la p.a. possono essere fatte valere in sede di compensazione con riguardo a nuove erogazioni e contributi ai sensi degli artt. 1241 e ss. del codice civile, come in concreto applicato dall’ organismo nazionale pagatore per i contributi in agricoltura (AGEA) il quale, come risulta dalla richiamata relazione del procuratore generale della Corte dei conti aveva in esecuzione, all’inizio del 2011 sentenze per oltre 2 milioni di euro , quasi tutte attuate con il procedimento di compensazione tranne alcune riguardanti percezioni indebite da parte di soggetti sottoposti a misure di prevenzione antimafia per i quali si è proceduto con recuperi coattivi mediante iscrizione a ruolo.
Un ulteriore profilo di concretezza , nella effettiva realizzazione dei recuperi deriva dalla utilizzabilità , nel processo contabile, del sequestro conservativo, su richiesta del procuratore regionale della Corte dei conti, che può essere richiesto fin dall’inizio del procedimento e prima della citazione in giudizio  assicurando così la garanzia patrimoniale della pubblica amministrazione creditrice su tutto il patrimonio del responsabile del danno.
La Corte di cassazione, sempre nel 2010, ha precisato anche l’ambito di giurisdizione relativo a soggetti privati, non beneficiari diretti dei fondi né amministratori di società o enti percettori (per i quali la giurisdizione è ormai consolidata), ma meri “intermediari” , fra p.a. e soggetto beneficiario. La Corte ha affermato che in tali casi la giurisdizione sussiste solo quando si dimostri un effettivo inserimento funzionale nel procedimento di erogazione o percezione, attraverso la realizzazione da parte del soggetto, di attività effettivamente necessarie e connesse al procedimento. In tal modo , mentre è stata affermata la giurisdizione nei confronti di un commercialista che aveva certificato la solidità finanziaria del soggetto richiedente, anche attraverso falsificazioni contabili (Cass. Civ. sez. un. ord. n. 9966 del  27 aprile 2010) , nell'ambito di finanziamenti erogati nella regione Puglia attraverso la legge 488/1992  è stata confermata la giurisdizione contabile non solo nei confronti di soggetti beneficiari finali ma anche  con riguardo a un rappresentante legale di srl  e in particolare di un professionista che aveva svolto la propria attività professionale con lo scopo di far conseguire indebite elargizioni alla srl. beneficiaria Il professionista, nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, aveva sottolineato la mancanza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione , avendo egli svolto mera attività di consulenza e assistenza per la srl con riguardo alle richieste di agevolazioni, ed essendo demandate le attività di verifica e controllo alla banca concessionaria (anch'essa convenuta nel giudizio di responsabilità ma non ricorrente in cassazione) .Le Sezioni unite civili, con l'ordinanza citata hanno confermato gli indirizzi già espressi in tema di rapporto di servizio di fatto, anche con riguardo alla posizione del professionista. La giurisdizione  è stata invece esclusa nel caso di mera attività di collaborazione  o assistenza esterna da parte di privato professionista (Cass.sez. un. civ. n. 23599/10, n. 23600/10  e  n. 23601/10 , tutte in data 22 novembre 2010) avendo evidenziato la Corte che in tali casi “…non è ascritto al …un rapporto “”organico”” con la società (indebitamente) destinataria di fondi pubblici, né è prospettato, nemmeno astrattamente, un legame con la società che possa far pensare che lo stesso agisse “”come amministratore di fatto”” della medesima. Nell’azione svolta dalla Procura regionale, in effetti si accredita l’ipotesi che il…abbia agito come “”collaboratore”” della società, cosa che in effetti è, ma interpretare la figura del “”collaboratore”” non può, stante la sua “”estraneità”” nella “”gestione del pubblico denaro”” integrare quel “”rapporto di servizio” (di fatto) con la P.A. che può giustificare l’insorgere a suo carico di una “”responsabilità erariale””.
Nella materia , secondo i dati forniti dalla procura generale della Corte dei conti , anche   nel 2010, si sono registrate numerose  iniziative giudiziarie e l’emissione di sentenze da parte delle  sezioni giurisdizionali regionali e delle sezioni di appello, anche con riferimento alla posizione di beneficiari finali. Detti beneficiari finali risultano i soggetti prevalentemente convenuti in giudizio,perlopiù in relazione ad episodi di frode e quindi a fattispecie di irregolare percezione o indebito  utilizzo dei finanziamenti connotati da dolo, collegate anche a procedimenti penali.  Si sono registrati anche casi di condanna e di citazione del soggetto (persona fisica o più spesso soggetto societario) beneficiario finale e del soggetto tenuto al controllo dell’istruttoria (banca concessionaria) oltre a casi di coinvolgimento di funzionari pubblici per collusioni nell’erogazione ovvero per gravi mancanze nell’attività di controllo nonché di privati professionisti  che avevano svolto funzioni di intermediazione. I comportamenti evidenziati riguardano prevalentemente l’ottenimento di finanziamenti sulla base di dichiarazioni mendaci, la mancata realizzazione delle attività finanziate, la produzione di documentazione non veritiera sulle attività svolte, l’acquisto di macchinari usati anziché nuovi ovvero la fittizia rappresentazione di acquisti nemmeno effettuati, il difetto di condizioni soggettive per l’accesso al finanziamento, compresa la percezione di contributi in agricoltura da parte di soggetti sottoposti a misure di prevenzione antimafia di cui alla legge 575/1965 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso anche straniere), il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla destinazione dei beni realizzati con il finanziamento, le irregolarità nella realizzazione di percorsi di formazione professionale, il concorso di amministratori e funzionari pubblici preposti ai controlli, la corresponsabilità di istituti di credito concessionari dell’istruttoria relativa all’erogazione del finanziamento, la mancata escussione di garanzie fideiussorie. Le sentenze emesse nella materia, nel corso del 2010 costituiscono il parziale esito delle azioni promosse nel periodo 2007-2008 - 2009, successivamente al riconoscimento della giurisdizione contabile anche sui beneficiari finali (292 citazioni per un importo di oltre 219 milioni di euro). La riguardi va ricordato che  l’importo della citazione si riferisce al danno complessivamente inteso, nell’ambito del quale normalmente solo una quota , pari di norma al 50% è costituita dal finanziamento comunitario, mentre la parte restante è erogata dallo Stato, dalla regione o anche, in alcuni casi,  da altri enti pubblici). In primo grado sono risultate emesse complessivamente 88 sentenze (nel 2009 – n. 60 sentenze), per un importo di condanne pari a 71 milioni 885.776,03 di euro (nel 2009 – euro 24 milioni 561.891,51) suddivise fra il settore degli aiuti erogati a vario titolo  nel settore agricolo, il sostegno allo sviluppo regionale, cofinanziato da FESR , la formazione professionale coofinanziata dal FSE.
Alcune decisioni hanno anche riguardato il settore delle entrate comunitarie e in particolare con la sentenza della sez. Lombardia n. 112 del  24 marzo 2010 è stata condannata una società cooperativa a r.l.al pagamento in favore dell’AGEA della somma di oltre 15 milioni di euro in conseguenza della violazione della normativa sul c.d. “prelievo supplementare” dovuto in caso di superamento dei contingenti di quote latte (7) e che è conseguita ad attività istruttorie avviate anche su impulso dell’ OLAF e condotte in stretta collaborazione con l’autorità giudiziaria ordinaria di Milano. Una ulteriore decisione nel settore è quella emessa dalla sezione Friuli V.G. con la condanna di cooperativa di produttori latte in favore dell’A.G.E.A. per l’importo di euro 12,1 milioni di euro.
Quanto agli atti di inizio dei procedimenti contabili sono stati segnalati 146 atti di citazione emessi dalle procure regionali della Corte dei conti  per l’importo di oltre 118 milioni di euro. 
Dall’esame dei dati aggregati dell’ultimo triennio, per le sentenze di primo grado emesse risultano complessive 159 (88 nel 2010 – 61 nel 2009 – n. 10 nel 2008), per un importo di condanne pari a totali euro 98 milioni 993.375,71 (nel 2010 – 71 milioni 885.776,03 di euro, nel 2009 – euro 24 milioni 561.891,51, nel 2008 – 2.545.708,68).
Per le citazioni emesse risultano complessive 383 citazioni ( 146 nel 2010 – 145 nel 2009 – 92 nel 2008), per un importo totale pari a euro 322.170.264,45 ( nel  2010  – euro 118.889.271,43 , nel 2009 – euro 136.260.993,02, nel 2008 – euro 67.020.000,00) 
La  rilevanza di tale settore di attività è stata recentemente confermata da una circolare emessa dal Procuratore generale della Corte di cassazione nel dicembre 2010 nella quale è stata segnalata la importanza della costante collaborazione fra autorità giudiziarie penali e contabili con applicazione tempestiva dell’art. 129 disp. att. c.p.p. nonché delle sentenze emesse in primo grado e definitive per reati contro la pubblica amministrazione (artt. 6 e 7 della legge 97/2001) anche con riguardo a tutti i casi di frode in finanziamenti infrastrutturali comunitari o nazionali anche quando compaiano come imputati  soltanto  i soggetti privati percettori dei fondi in applicazione dell’evoluzione giurisprudenziale in precedenza esposta in ordine all’ambito oggettivo e soggettivo della giurisdizione contabile in tale materia , richiamando anche il Procuratore generale la specifica circolare in data 30 dicembre 2010 diramata ai Procuratori generali presso le Corti di appello.
L’azione giudiziaria sviluppata dalla Corte dei conti si vale di un consolidato sistema di comunicazioni da parte del Comando Generale della Guardia di finanza, che invia sistematicamente copia delle segnalazioni da essa inoltrate a varie amministrazioni in seguito alla conclusione di indagini relative alle frodi comunitarie (tra il 1° gennaio e il 31 dicembre  2010 la Guardia di finanza ha inoltrato alla Procura generale  n. 212 segnalazioni per un importo complessivo  di 124.127.704,66 milioni di euro) cui si sono aggiunte anche le trenta comunicazioni inviate alle procure regionali  nel 2010 dal Comando carabinieri politiche agricole e alimentari,  nell’ambito della attività investigativa e di controllo nel settore delle contribuzioni agricole e nelle frodi agroalimentari di cui al dpr 129/2009 nonché, più di recente, anche le segnalazioni direttamente inviate dall’ Ufficio europeo per la lotta alle frodi  (OLAF) , secondo quanto previsto nel protocollo di collaborazione sottoscritto  il 23 giugno 2006 (in relazione al principio del coordinamento espressamente indicato nell’art. 325 del Trattato).

Note

(1) M.RISTUCCIA, relazione scritta allegata all’intervento per l’anno giudiziario 2011, in www.corteconti.it

(2) Le definizioni di frode e irregolarità “comunitaria” non sono contenute nel Trattato dell’Unione  ma in atti convenzionali o regolamentari. In particolare per l’ art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, adottata il 26 luglio 1995 (ratificata dall’Italia con la legge n. 300/2000) - “...costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee: a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: - all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; -alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:- all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto cui consegua lo stesso effetto. La nozione di “irregolarità” era fissata nell’art. 1,2° comma del Regolamento (CE- Euratom) n. 2988/95 del Consiglio adottato il 18 dicembre 1995 ed è ora contenuta nel Regolamento (CE) 2035/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1681/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema di informazione in questo settore. Il nuovo regolamento ha aggiunto al regolamento 1681/94 l’art. 1 bis contenente varie definizioni tra le quali : 1) “Irregolarità”: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante dall’azione o dall’omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l’effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee attraverso l’imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita; …”

(3) G.SALVI, ,L’adozione di misure cautelari reali: la confisca ex art. 335 bis c.p. , la confisca per equivalente ex art. 19 d.lgs. 231/2001, in  Atti del Seminario Hercule II-Corte dei conti-OLAF- Attività conoscitiva e di formazione nel settore dei recuperi amministrativi e giudiziari conseguenti a irregolarità e frodi nell’utilizzo della risorse comunitarie, Roma, 10-12 novembre 2009.

(4) Cfr. Corte dei conti, Sezione affari comunitari e internazionali- Relazione annuale 2008-delib. n. 2/2009 cit.,pagg. 318-319,  che richiamando le osservazioni formulate nell’indagine relativa alla gestione del FSE (relazione speciale n. 1/2009) ha osservato che  “… è emersa una diffusa inerzia da parte delle Amministrazioni, che non attivano procedure amministrative di autotutela o azioni cautelari prima della conclusione dei contenziosi, mentre i ritardi nei procedimenti intesi al recupero possono causare pregiudizio alla reintegrazione dell’interesse subito, essendo risultati frequenti i casi di provvedimenti di recupero emessi dopo l’intervenuta dichiarazione di fallimento delle società beneficiarie; nonostante la sistematica presenza di garanzie accessorie, quali la fideiussione, a copertura di eventuali crediti delle Amministrazioni finanziatrici, esse non vengono immediatamente escusse in occasione del verificarsi di irregolarità, ovvero, a causa del notevole ritardo con cui alcune irregolarità emergono, le fideiussioni risultano già restituite o non più attive”. Per una recente indagine in sede di controllo sulla gestione cfr Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione del 27 maggio 2010, n.118 , in www.corteconti.it “Frodi e le irregolarità nell’utilizzo dei finanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) per il Programma operativo regionale 2000-2006” - che ha segnalato la presenza di criticità, quali la “…scarsa collaborazione ed un apporto insufficiente da parte dell’Amministrazione regionale in sede di istruttoria…”, l’emersione di “… un numero consistente di irregolarità …sia in occasione dei controlli in loco eseguiti dalle strutture periferiche dell’Assessorato sia in sede di controllo ex post di primo livello….”, la circostanza che “…le irregolarità di importo più consistente vengono individuate prevalentemente da soggetti esterni all’Amministrazione, ovvero dalla Magistratura e dalla Guardia di Finanza...”, “…la modesta entità degli importi recuperati in rapporto alla spesa non regolare...”  il “…notevole lasso di tempo che intercorre tra l’accertamento dell’irregolarità e il concreto recupero da parte dell’Amministrazione….”, “… l’insufficienza delle risorse dedicate in via esclusiva ai controlli, soprattutto in alcuni Dipartimenti, stante l’elevata incidenza delle irregolarità per alcune Misure e i modesti recuperi conseguiti...”, il rilevante importo della spesa irregolare nel settore FEOGA Garanzia “… pari ad oltre 45 milioni di euro…”, dato, di per sé elevato, da sommarsi “…agli oltre 50 milioni di euro di irregolarità della Sezione Orientamento…” che indicano  che “…lo scorretto impiego dei finanziamenti a sostegno del settore agricolo ha assunto in Sicilia dimensioni allarmanti. Si impone pertanto, nell’attuale periodo di programmazione, l’adozione di adeguati strumenti di prevenzione e di contrasto al fenomeno delle frodi e delle irregolarità…”.

(5) Fra le misure di carattere “preventivo” di recente introdotte ad integrare il sistema di controlli comunque già previsto dalla disciplina comunitaria e nazionale è stato introdotto con la legge n. 69/2009 un sistema di tracciabilità dei flussi finanziari che ha anticipato le disposizioni generali sulla tracciabilità dei pagamenti previste nella legge n. 136/2010 . Dispone al riguardo l’art. 14 -(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate) che “… Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente”.

(6) cfr. V. FERRARA-M.UGUZZONI, Le Frodi comunitarie nel comparto agroalimentare, Sant’Arcangelo di Romagna , 2010, pag. 89 e ss.  cap. 4 “Tutela penale e responsabilità amministrativo contabile”. 

(7) Il regime delle “Quote latte” è finalizzato a conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per limitare le eccedenze produttive strutturali nell’ambito dell’Unione europea. A tal fine la regolamentazione comunitaria ha attivato un complesso di meccanismi normativi ed organizzativi imperniati sull’attribuzione agli Stati membri di un dato quantitativo massimo di produzione di latte, da distribuire tra i singoli produttori, e su una Misura di riequilibrio denominata “prelievo supplementare”, che colpisce le eventuali produzioni eccedenti il quantitativo massimo attribuito ed il cui onere si ripercuote sui singoli produttori eccedentari, con l’intento di costituire un efficace deterrente volto alla limitazione della produzione. Per una dettagliata illustrazione della materia cfr. Corte dei conti-Sezione affari comunitari ed internazionali- relazione annuale 2007.
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